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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 432
 
 
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Articolo 432 Valutazione equitativa delle prestazioni
Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Stampa Valutazione equitativa delle prestazioni - Art. 432 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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