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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 434
 
 
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Articolo 434 Deposito del ricorso in appello
Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonche' le indicazioni prescritte dall'articolo 414. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Stampa Deposito del ricorso in appello - Art. 434 Codice di procedura civile Stampa
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