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Articolo 436 Costituzione dell'appellato e appello incidentale
L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Stampa Costituzione dell'appellato e appello incidentale - Art. 436 Codice di procedura civile Stampa
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