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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 440
 
 
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Articolo 440 Appellabilita' delle sentenze
Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Stampa Appellabilita' delle sentenze - Art. 440 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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