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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 443
 
 
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Articolo 443 Rilevanza del procedimento amministrativo
La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo. Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa. Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Stampa Rilevanza del procedimento amministrativo - Art. 443 Codice di procedura civile Stampa
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