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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 2 > Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro > Art. 445
 
 
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Articolo 445 Consulente tecnico
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424. Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
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Titolo I: Del procedimento davanti al tribunale | Titolo II: Del procedimento davanti al pretore e al giudice di pace | Titolo III: Delle impugnazioni | Titolo IV: Norme per le controversie in materia di lavoro |

   
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