| Articolo 447 |
bis Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, |
| Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.
Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
di comodato e di affitto)
Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.
Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), e' competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.
Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si puo' procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.
Articolo aggiunto dall'art. 70, L. 26 novembre 1990, n. 353.
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