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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto > Art. 476
 
 
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Articolo 476 Altre copie in forma esecutiva
Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sull'istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire quattromila, con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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