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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto > Art. 479
 
 
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Articolo 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso e' costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, puo' essere fatta a norma dell'articolo 170. Il precetto puo' essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purche' la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
Stampa Notificazione del titolo esecutivo e del precetto - Art. 479 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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