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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto > Art. 482
 
 
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Articolo 482 Termine ad adempiere
Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione, se vi e' pericolo nel ritardo, puo' autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione e' data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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