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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 484
 
 
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Articolo 484 Giudice dell'esecuzione
L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che e' stato formato. Nelle preture fornite di piu' magistrati la nomina e' fatta dal dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
Stampa Giudice dell'esecuzione - Art. 484 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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