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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 495
 
 
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Articolo 495 Conversione del pignoramento
In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilita', la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma e' depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati. L'istanza puo' essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilita'. Articolo cosi' sostituito dall'art. 71, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Stampa Conversione del pignoramento - Art. 495 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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