Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 502
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 502 Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno
Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita puo' essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.
Stampa Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno - Art. 502 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.