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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 528
 
 
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Articolo 528 Intervento tardivo
I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'articolo 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza. I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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