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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 530
 
 
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Articolo 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita
Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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