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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 531
 
 
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Articolo 531 Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili
La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in bozzoli. Delle cose indicate nell'articolo 515 il pretore puo' differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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