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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 532
 
 
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Articolo 532 Vendita a mezzo di commissionario
Quando lo ritiene opportuno, il pretore puo' disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinche' proceda alla vendita. Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. N.B.: Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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