| Articolo 532 |
Vendita a mezzo di commissionario |
| Quando lo ritiene opportuno, il pretore puo' disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinche' proceda alla vendita.
Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al commissionario una cauzione.
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non puo' essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.
N.B.: Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
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