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Articolo 54 Ordinanza sulla ricusazione
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'articolo 52. L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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