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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 546
 
 
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Articolo 546 Obblighi del terzo
Dal giorno in cui gli e' notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo e' soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.
Stampa Obblighi del terzo - Art. 546 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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