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Articolo 553 Assegnazione e vendita di crediti
Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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