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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 554
 
 
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Articolo 554 Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
Stampa Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato - Art. 554 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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