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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 560
 
 
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Articolo 560 Modo della custodia
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo' continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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