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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 568
 
 
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Articolo 568 Determinazione del valore dell'immobile
Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma. Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma. Se il bene non e' soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e' determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo' fornire un esperto da lui nominato.
Stampa Determinazione del valore dell'immobile - Art. 568 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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