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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo II: Dell'espropriazione forzata > Art. 572
 
 
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Articolo 572 Deliberazione sull'offerta
Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, e' sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere. Se supera questo limite, il giudice puo' fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi e' seria probabilita' di migliore vendita all'incanto. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo 577.
Stampa Deliberazione sull'offerta - Art. 572 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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