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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio > Art. 608
 
 
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Articolo 608 Modo del rilascio
L'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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