Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare > Art. 614
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 614 Rimborso delle spese
Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario con domanda di decreto d'ingiunzione. Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
Stampa Rimborso delle spese - Art. 614 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.