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Art. 620
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Articolo 620
Opposizione tardiva
Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
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Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto
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Titolo II: Dell'espropriazione forzata
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Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio
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Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare
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Titolo V: Delle opposizioni
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Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo
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