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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo V: Delle opposizioni > Art. 622
 
 
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Articolo 622 Opposizione della moglie del debitore
L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte. La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Stampa Opposizione della moglie del debitore - Art. 622 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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