| Articolo 622 |
Opposizione della moglie del debitore |
| L'opposizione non puo' essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
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