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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo > Art. 626
 
 
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Articolo 626 Effetti della sospensione
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Stampa Effetti della sospensione - Art. 626 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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