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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo > Art. 627
 
 
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Articolo 627 Riassunzione
Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piu' tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
Stampa Riassunzione - Art. 627 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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