Legge e codici online
  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo > Art. 631
 
 
Codice penale
Codice procedura penale
Codice civile
Codice procedura civile
 
Gazzetta ufficiale
 
Scambio banner
Giochi gratis
Annunci gratis

 

Articolo 631 Mancata comparizione all'udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice dell'esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere da' comunicazione alle parti. Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente. Articolo cosi' sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 847.
Stampa Mancata comparizione all'udienza - Art. 631 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
  Legge OnLine - Codici, leggi, titoli, disposizioni. Lo strumento semplice e veloce per consultare legge e codice. Consultazione diritto.