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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 3 > Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo > Art. 632
 
 
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Articolo 632 Effetti dell'estinzione del processo
Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.
Stampa Effetti dell'estinzione del processo - Art. 632 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Del titolo esecutivo e del precetto | Titolo II: Dell'espropriazione forzata | Titolo III: Dell'esecuzione per consegna o rilascio | Titolo IV: Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare | Titolo V: Delle opposizioni | Titolo VI: Della sospensione e dell'estinzione del processo |

   
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