| Articolo 637 |
Giudice competente |
| Per l'ingiunzione e' competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel numero 2 dell'art. 633 e' competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati e i procuratori possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.
|
|