| Articolo 641 |
Accoglimento della domanda |
| Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantita' di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procedera' a esecuzione forzata (1).
Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranita' italiana, il termine non puo' essere minore di trenta ne' maggiore di centoventi giorni (2).
Nel decreto (eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni), il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento (3).
(1) Comma cosi' modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(2) Comma cosi' modificato dall'art. 8, comma 2, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(3) Comma cosi' sostituito dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all'istante che abbia gia' a proprio favore un titolo esecutivo.
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