| Articolo 648 |
Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione |
| Il giudice istruttore, se l'opposizione non e' fondata su prova scritta o di pronta soluzione, puo' concedere, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell'art. 642.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non gia' possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entita' degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.
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