| Articolo 650 |
Opposizione tardiva |
| L'intimato puo' fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
In questo caso l'esecutorieta' puo' essere sospesa a norma dell'articolo precedente.
L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
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