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Articolo 650 Opposizione tardiva
L'intimato puo' fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1). In questo caso l'esecutorieta' puo' essere sospesa a norma dell'articolo precedente. L'opposizione non e' piu' ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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