| Articolo 652 |
Conciliazione |
| Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorieta' del decreto oppure riduce la somma o la quantita' a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validita' degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.
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