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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo I: Dei procedimenti sommari > Art. 667
 
 
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Articolo 667 Mutamento del rito
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426. Articolo cosi' sostituito dall'art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Stampa Mutamento del rito - Art. 667 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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