| Articolo 668 |
Opposizione dopo la convalida |
| Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 terzo comma, e' liberata.
L'opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2).
L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno una cauzione all'opponente.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.
(2) Comma cosi' sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.
|
|