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Articolo 7 Competenza del giudice di pace
Il giudice di pace e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace e' altresi' competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purche' il valore della controversia non superi lire trenta milioni. Il giudice di pace e' inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (1). E' competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita'; 4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2). Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374. (1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (2) Numero abrogato dall'art. 1, comma 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
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