| Articolo 707 |
Comparizione personale delle parti |
| I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore (1).
Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1971, n. 151, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui ai coniugi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.
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