| Articolo 717 |
Nomina del tutore e del curatore provvisorio |
| Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente e' nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finche' non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo' revocare la nomina, anche d'ufficio.
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