| Articolo 742 |
bis Ambito di applicazione degli articoli precedenti |
| I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche' non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
Articolo aggiunto dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
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