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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni > Art. 754
 
 
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Articolo 754 Apposizione d'ufficio
L'apposizione dei sigilli e' disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: 1) se il coniuge o alcuno degli eredi e' assente dal luogo; 2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore; 3) se il defunto e' stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento. Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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