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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni > Art. 782
 
 
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Articolo 782 Vigilanza del pretore
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.
Stampa Vigilanza del pretore - Art. 782 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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