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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni > Art. 783
 
 
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Articolo 783 Vendita di beni ereditari
La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili puo' essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita' o utilita' evidente.
Stampa Vendita di beni ereditari - Art. 783 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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