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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere > Art. 797
 
 
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Articolo 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia
La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano; 2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato in essa assegnato un congruo termine a comparire; 3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge; 4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunciata; 5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano; 6) che non e' pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera; 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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