| Articolo 797 |
Condizioni per la dichiarazione di efficacia |
| La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:
1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
2) che la citazione e' stata notificata in conformita' alla legge del luogo dove si e' svolto il giudizio ed e' stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
3) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia e' stata accertata e dichiarata validamente in conformita' della stessa legge;
4) che la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui e' stata pronunciata;
5) che essa non e' contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
6) che non e' pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
Ai fini dell'attuazione il titolo e' costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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