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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere > Art. 798
 
 
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Articolo 798 Riesame del merito
Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e' stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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