| Articolo 803 |
Esecuzione richiesta in via diplomatica |
| Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice puo' nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
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