| Articolo 805 |
Notificazione di atti giudiziari di autorita' straniere |
| La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
|
|