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  Legge on Line > Codice di procedura civile > Libro 4 > Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere > Art. 805
 
 
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Articolo 805 Notificazione di atti giudiziari di autorita' straniere
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita' straniere o di altri atti provenienti da uno stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Stampa Notificazione di atti giudiziari di autorita' straniere - Art. 805 Codice di procedura civile Stampa
Titolo I: Dei procedimenti sommari | Titolo II: Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone capo vi. disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio | Titolo III: Della copia e della collazione di atti pubblici | Titolo IV: Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni | Titolo V: Dello scioglimento di comunioni | Titolo VI: Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche | Titolo VII: Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorita' straniere | Titolo VIII: Dell'arbitrato |

   
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